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UMBRIA: DOPO L'ANTITRUST ARRIVA IL TAR

 

DOPO L’ANTITRUST ARRIVA IL TAR DI MALE IN PEGGIO PER LA GIUNTA REGIONALE DELL’UMBRIA CHE, DOPO ESSERE STATA CENSURATA DALL’ANTITRUST, SI VEDE BOCCIARE DAL TAR PERUGIA LA (STRATEGICA) MISURA 114 “CONSULENZA AZIENDALE”.
A RISCHIO L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE.


La Giunta Regionale dell’Umbria paga dazio per la seconda volta nel giro di tre mesi e si vede annullare dal TAR Perugia (sentenza n. 394/2009 depositata venerdì scorso) le parti fondamentali della delibera n. 4439/2008 relativa alla istituzione di un sistema di “Consulenza Aziendale” in favore delle imprese agricole, così come previsto dalle direttive della Unione Europea, attuate in Umbria con il PSR 2007-2013 e di cui la Misura 114 contestata fa parte.

Questa Misura prevede l’obbligo per tutte le Regioni italiane di istituire un servizio di “Consulenza Aziendale” di tipo privatistico, però finanziato con denaro pubblico (fino a 1.500 euro/anno per ciascuna impresa che utilizza servizi di consulenza).

Ai contributi possono però accedere le sole aziende agricole e zootecniche che si servono di “Organismi di Consulenza” accreditati dalle Regioni e sono proprio le regole applicative che la Regione ha assunto nella deliberazione n. 4439/2008 ad essere finite sotto la scure dei Giudici amministrativi.

Il ricorso era stato proposto dagli Ordini Nazionali e da quelli locali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, degli Agronomi e dei Veterinari i quali lamentavano il fatto che la Regione, nell’istituire il nuovo sistema:

a) aveva violato le leggi nazionali sull’esercizio delle attività professionali intellettuali nonché la competenza statale in materia;

b) imponeva ai tecnici liberi professionisti, per essere riconosciuti idonei ad operare nel nuovo sistema di Consulenza, l’obbligo di una esperienza nel settore anche di otto anni (un tempo lunghissimo ed immotivato), che aveva in realtà l’effetto di impedire a preparati giovani tecnici laureati e diplomati di lavorare nel settore;

c) imponeva stringenti ed irragionevoli requisiti agli “Organismi di Consulenza” per essere riconosciuti (obbligo di tre sedi in Comuni predefiniti, obbligo di laboratori, ecc.) in modo tale che risultava distorta la libertà di concorrenza e l’accesso nel mercato dei servizi di consulenza di nuovi competitori.

Le censure del TAR, si sono più che altro espresse sui requisiti di esercizio dell’attività professionale e sull’obbligo di possedere una lunga esperienza pregressa, e sono state censure severe.

Infatti la sentenza n. 394/2009 annulla interamente questi obblighi (“salvandoli” solo per il Coordinatore dello staff tecnico); in tal modo il mercato dei servizi di Consulenza in Umbria viene “riaperto” a tutti i tecnici liberi professionisti, eliminando lo sconcio di una norma che aveva creato un recinto protetto per pochi.

Il TAR invece non ha ritenuto di dover intervenire sugli altri requisiti richiesti dalla delibera regionale, relativi al modello organizzativo, al numero preordinato di sedi da aprire in Comuni prefissati, ecc. ma a questo aveva pensato tre mesi or sono l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con il parere n. S/914 del 21.4.2009, aveva bollato il “sistema umbro” della Consulenza aziendale come “distorsivo della concorrenza” in quanto favoriva ingiustificatamente “gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili”.

La Giunta regionale che (nonostante la specifica censura dell’ANTITRUST) non aveva allora modificato la propria delibera n. 4439/2008, dovrà invece obbligatoriamente farlo ora, riaprendo anche i termini per il riaccreditamento di quelle strutture che erano state escluse in ragione degli illegittimi requisiti di accesso previsti.

Sotto questo profilo si attendono anche cause risarcitorie verso la Regione degli Organismi in prima istanza illegittimamente esclusi.

Per gli Ordini professionali ricorrenti ed in particolare per il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, la sentenza del TAR Perugia n. 394/2009 è un nuovo, importante risultato, che conferma le analoghe, precedenti decisioni del TAR Bologna (3474/2008) e del TAR Milano (n. 5963/2008).

In altre Regioni (quali Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Calabria) non era stato necessario promuovere vertenze giudiziarie in quanto le rispettive Amministrazioni si erano adeguate in prima battuta alle richieste del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati oppure -a norme già emanate- le avevano ritirate e/o modificate, pervenendo poi a specifici accordi.

“Da oggi -secondo il Presidente della Fondazione Roberto Orlandi- il sistema della Consulenza aziendale è più libero e concorrenziale ed i tecnici liberi professionisti più forti e tutelati”.